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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

1.Ambito di validità:
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) costituiscono la base di riferimento per tutti gli ordini della ditta Peischl Fahrzeugbau GmbH, in qualità di fornitore, e per il committente. Esse sono valide a meno che le parti contraenti non abbiano espressamente concordato delle modifiche in forma scritta e si applicano, in particolare, anche ai futuri ordini della parte contraente assegnati al fornitore. Condizioni generali di contratto divergenti poste dal committente vengono con il presente documento respinte e non vincolano il fornitore neanche nel caso in cui lo stesso non vi si opponga nuovamente al momento della stipula del contratto. Anche l’invio di una conferma dell’ordine non costituisce accettazione delle condizioni del committente. Le presenti CGC sono valide per l’acquisto, la fabbricazione e la riparazione di veicoli e componenti di veicoli.

2.Prestazione:
Per l’oggetto dell’acquisto/l’opera commissionata si intendono concordati materiali di qualità media. L’esecuzione avviene secondo le quantità e il contenuto dell’ordine accettato (ordinazione). L’oggetto dell’acquisto/opera deve corrispondere alle richieste pattuite e, in tal senso, essere utilizzabile per il fornitore. Il fornitore non risponde né garantisce per usi diversi da quelli pattuiti.

3. Prezzo d’acquisto/Corrispettivo d’opera:
Il prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera concordato nell’ordinazione si applica al netto sul veicolo/sull’opera indicato/a nell’ordinazione, con l'aggiunta dell’IVA prevista per legge a seconda dei casi. Forniture e prestazioni di altro tipo devono essere pagate a parte e si intendono autorizzate con l’accettazione dell’oggetto dell’acquisto/opera. Un terzo del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera deve essere pagato al momento dell’ordinazione, mentre il resto a partire dalla comunicazione del completamento o della possibilità di ritiro dell’oggetto dell’acquisto o dell’opera. In caso di ritardo nel pagamento, resta pattuito un interesse annuo del 12%. I prezzi si basano sui costi della manodopera e dei materiali al momento dell'ordine. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi a seguito variazioni.

4. Ritardo nel ritiro/nell'accettazione/Assunzione del rischio:
Il veicolo/l’opera ordinato/a deve essere ritirato/a entro tre giorni dalla comunicazione della disponibilità per la consegna. Il ritiro deve avvenire presso la sede del fornitore durante il suo orario lavorativo. Allo scadere dei tre giorni successivi alla comunicazione, ogni rischio relativo all’oggetto dell’acquisto/opera viene trasferito in capo al committente. In caso di ritardo nel ritiro, ovvero nell'accettazione, è previsto il pagamento di un canone di deposito giornaliero pari all’1% del prezzo d’acquisto lordo, ovvero del corrispettivo d’opera.

5.Responsabilità:
Il fornitore è tenuto ad eseguire l’ordine ricevuto in modo accurato e coscienzioso e a tutelare gli interessi del cliente. Il fornitore ha facoltà di affidare ad altre imprese l’incarico di prestare al committente servizi derivanti dal presente rapporto contrattuale. Nella misura in cui il fornitore si avvale, per il committente, di prestazioni di terzi necessarie o pattuite, i rispettivi fornitori non sono meri assistenti nello svolgimento della fornitura. Tali fornitori rispondono in proprio nei confronti del committente. Su espressa richiesta del committente, il fornitore renderà nota la fornitura di prestazioni da parte di terzi necessarie o pattuite. Modifiche dell’obbligo di fornitura in capo al fornitore, oggettivamente giustificate e appropriate, in particolare superamenti ragionevoli del termine di fornitura/consegna, si considerano autorizzati a priori. Il fornitore non risponde di errori di esecuzione o altri errori contenuti nei documenti e progetti messi a disposizione dal committente e non controllati. Non si garantisce per correzioni da parte del committente comunicate telefonicamente.

6.Garanzia:
In presenza di un difetto, il committente non ha facoltà di porvi rimedio personalmente o tramite terzi. Il fornitore deve prima ricevere la possibilità di effettuare la correzione entro un termine ragionevole, pena la rinuncia del committente, in caso contrario, al risarcimento dei costi. Il committente è tenuto a verificare immediatamente la presenza di difetti nell’oggetto dell’acquisto, nell’opera, ovvero nell’opera parziale. I difetti così riscontrati devono essere comunicati tempestivamente al fornitore, entro e non oltre due giorni dalla consegna dell’oggetto dell’acquisto/opera/opera parziale, indicando la natura e la portata del difetto. Eventuali difetti nascosti devono essere denunciati immediatamente dopo la loro scoperta. In caso di mancata denuncia puntuale del difetto, l’oggetto dell’acquisto/opera/opera parziale si considera approvato/a. Eventuali difetti imputabili al fornitore presenti sull’oggetto dell’acquisto/opera e riconoscibili al momento del ritiro devono essere invece, escludendo il resto, immediatamente denunciati. Inoltre, il committente conferma, dopo aver effettuato un giro di prova, ovvero una verifica dell’oggetto dell'acquisto/opera e dopo il ritiro, la corretta esecuzione del contratto da parte del fornitore. Si garantisce per i danni imputabili al fornitore comparsi entro un anno, per i veicoli usati, e entro due anni, per i veicoli nuovi, a partire dalla comunicazione della possibilità di ritiro. Per l’eliminazione di tali difetti, l’oggetto dell'acquisto/opera deve essere consegnato/a al fornitore nella sede della sua impresa. La garanzia non può essere fatta valere nel caso in cui vengano apportate da terzi modifiche all’oggetto dell'acquisto/opera, ovvero l’oggetto dell’acquisto/opera sia trasferito/a a terzi. La garanzia è esclusa, qualora l’oggetto dell'acquisto/opera sia utilizzato/a contrariamente alle istruzioni per l’uso, ovvero sia impiegato/a per usi diversi da quelli pattuiti.

7.Diritto di ritenzione:
Finché il committente non adempie, anche solo parzialmente, ad un’obbligazione contrattuale a lui spettante, il fornitore ha un diritto di ritenzione sull’oggetto dell’acquisto/opera

8.Riserva di proprietà:
Il diritto di proprietà sull’oggetto dell’acquisto/opera viene trasferito al committente solo dopo il completo pagamento del prezzo di acquisto/corrispettivo d’opera e di tutte le altre obbligazioni che scaturiscono dal presente contratto. In caso di trasferimento anticipato dell’oggetto dell’acquisto/opera, il fornitore ha facoltà di far valere il suo diritto di proprietà sull’oggetto dell’acquisto/opera e di pretendere la restituzione dello stesso/a.

9.Recesso:
Il fornitore ha facoltà, allo scadere del termine di 30 giorni dalla comunicazione della possibilità di ritiro dell’oggetto dell’acquisto/opera, di recedere dal contratto, qualora il committente fino a quel momento non abbia ritirato o pagato l’oggetto dell’acquisto/opera. Con la dichiarazione di recesso, il contratto d’acquisto/opera viene sciolto. Il fornitore può esigere il corrispettivo d’opera dovuto, compresi i costi per l’utilizzo dei materiali e il 10% del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera
lordo a titolo di penale. Il fornitore ha facoltà, allo scadere del termine di 30 giorni dalla data dell’ordine (contratto d’acquisto) dell’oggetto dell'acquisto/opera, di recedere dal contratto, qualora il committente fino al quel momento non sia in grado di presentare, come concordato nel contratto d’acquisto, un impegno finanziario irrevocabile. Con la dichiarazione di recesso, il contratto d’acquisto/opera viene sciolto. Il fornitore può esigere il corrispettivo d’opera dovuto, compresi i costi per l’utilizzo dei materiali e il 10% del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera lordo a titolo di penale. Il fornitore ha facoltà, allo scadere del termine di 30 giorni dalla data dell’ordine (contratto d’acquisto) dell’oggetto dell'acquisto/opera, di recedere dal contratto, qualora il committente fino al quel momento non abbia versato un acconto, come concordato nel contratto d’acquisto. Con la dichiarazione di recesso, il contratto d’acquisto/opera viene sciolto. Il fornitore ha facoltà di esigere il corrispettivo d’opera dovuto, compresi i costi per l’utilizzo dei materiali e il 10% del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera lordo a titolo di penale. In caso di recesso dal contratto d’acquisto/opera da parte del committente, il fornitore può esigere l’adempimento contrattuale, il corrispettivo d’opera dovuto, compresi i costi per i materiali utilizzati e il 10% del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera lordo a titolo di penale

10. Legge applicabile:
Sul presente contratto si applica esclusivamente la legge austriaca, ad eccezione delle norme del diritto internazionale privato austriaco. È esclusa altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (diritto di compravendita delle Nazioni Unite).

11.Forma scritta:
Modifiche e integrazioni del contratto e delle condizioni generali richiedono per la loro efficacia la forma scritta. Non sono state stipulate clausole accessorie verbali.

12.Foro competente:
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene concordato il foro competente per materia a Eisenstadt.

13.Compensazione:
È esclusa la compensazione mediante pretesa del prezzo d’acquisto/corrispettivo d’opera da parte del committente.

14. Disposizioni di legge:
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di legge.

15.Dichiarazione di consenso:
Il committente conferma di aver letto attentamente e di aver compreso le presenti CGC. Il committente accetta pienamente i contenuti delle presenti CGC e non vi sono punti poco chiari.

Validità a partire da gennaio 2021